Italian court dismisses appeal as generic and unfounded regarding excessive sentencing for recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court's sentence was excessive due to the weight given to generic mitigating circumstances over recidivism. The court rejected this claim, finding the appeal generic, manifestly unfounded, and lacking the specificity required for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the alleged excessive sentencing is based on generic arguments without specific factual grounds, as the appellate court's discretionary balance between mitigating factors and recidivism is not reviewable for lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE MASSIMO nato a CITTANOVA il 15/05/1974 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 43134/23 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui art. 385 cod. pen. - con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio - è inammissibile in quanto generico e, in ogni caso, manifestamente infondato;
Considerato, invero, che, la Corte d'appello, nel corretto esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto di mitigare il trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di primo grado tramite il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, non emergendo in tale motivazione alcun vizio censurabile in sede di legittimità ed essendo il relativo motivo di ricorso del tutto privo di specificità Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 april