Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with appealed decision's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to generic and non-specific grounds raised by the appellant. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code but failed to link these claims to the specific evidentiary elements used by the lower court. The court rejected the appeal because the lack of a clear correlation between the appellant's arguments and the lower court's reasoning violated the requirement for specific grounds in criminal appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the reasons cited in the appealed decision and the arguments presented in the act of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARWICH ALDO (CUI 04LWHH8) nato a ROMA il 12/02/1988 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; •
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Darwich Aldo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha infatti diffusamente argomentato sui plurimi ed inequivocabili elementi probatori su cui si fondava il giudizio di colpevolezza dell'imputato.
Orbene, è consolidato il principio per cui l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni dei provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 M Consigliere estensore Il Pre?k