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Ordinanza — n. 19346/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with appealed decision's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19346/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to generic and non-specific grounds raised by the appellant. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code but failed to link these claims to the specific evidentiary elements used by the lower court. The court rejected the appeal because the lack of a clear correlation between the appellant's arguments and the lower court's reasoning violated the requirement for specific grounds in criminal appeals.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the reasons cited in the appealed decision and the arguments presented in the act of appeal.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility criminal procedure appeal specificity requirement correlation of arguments procedural dismissal causa di carattere pecuniario credito contestato allegazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 600 c.p.p.
DPR 309/1990, Art. 73, comma V
Darwich Aldo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990.
art. 129 cod. proc. pen
L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARWICH ALDO (CUI 04LWHH8) nato a ROMA il 12/02/1988 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; •

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Darwich Aldo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha infatti diffusamente argomentato sui plurimi ed inequivocabili elementi probatori su cui si fondava il giudizio di colpevolezza dell'imputato.

Orbene, è consolidato il principio per cui l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni dei provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 M Consigliere estensore Il Pre?k