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Ordinanza — n. 19255/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded criticism of first-instance sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19255/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luca Furlan's appeal against the Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. Furlan argued against the conviction under Article 385 of the Penal Code and the lack of mitigating circumstances, but the lower court provided logical and coherent reasoning regarding the sanction's appropriateness. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and Furlan was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the criticism of the first-instance judgment is manifestly unfounded, as the lower court has already provided logical and coherent reasoning on the recognition of mitigating circumstances and the appropriateness of the sanction.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded Article 385 Penal Code mitigating circumstances court costs award attenuazione della pena evasione all'obbligo di contribuzione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURLAN LUCA nato a PREGANZIOL il 05/11/1968 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Furlan avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen, è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed, in generale, alla congruità del trattamento sanzionatorio così come individuato dal giudice di primo grado (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere est- • ore Il Presidente