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Ordinanza — n. 19231/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejects vague complaints on facts and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19231/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Paolo Vasari inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground of appeal generic and failing to address the specific factual reasoning regarding the voluntary nature of the defendant's conduct. Similarly, the second ground concerning the punitive treatment was rejected for being too general and lacking precise engagement with the lower court's detailed motivations. Consequently, the appeal was dismissed without merit, reinforcing the requirement for specific and targeted arguments in criminal appeals.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the detailed factual and legal reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible criminal appeal specific factual confrontation procedural costs order voluntary conduct reasoning pubblica istigazione a delinquere permesso di promuovere un procedimento penale tentata coazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASARI PAOLO nato il 21/07/1994 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSIMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Vasari avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il primo motivo è generico, oltre che versato in fatto, non confrontandosi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata dalla quale emerge la volontarietà della condotta di resistenza commessa dall'imputato (pg. 2-3); ritenuto che il secondo motivo, complessivamente concernente il trattamento sanzionatorio, è generico, non confrontandosi con le puntuali motivazioni contenute nella sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente