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Ordinanza — n. 19086/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and procedural inadmissibility regarding criminal prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19086/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Massimiliano Ciampoli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility, arguing vague procedural errors and the statute of limitations, but the court found these arguments too generic and lacking concrete specificity. The court ruled that the first ground improperly sought a re-evaluation of evidence outside the scope of appellate review, while the second ground was barred because the appeal's inadmissibility precluded any consideration of prescription that matured after the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity regarding the distortion of procedural emergencies or if it raises issues like prescription that are precluded by the inadmissibility of the appeal itself.

Parole chiave

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lack of concrete specificity statute of limitations bar appellate review scope procedural inadmissibility Cassa delle ammende impiego illecito di valori patrimoniali appropriazione indebita di beni demaniali appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAMPOLI MASSIMILIANO nato a ATRI il 11/12/1982 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimiliano Ciampoli; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull'interversione del possesso); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce, in termini del tutto generici, la intervenuta prescrizione del reato, oltre ad essere privo di specificità, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 1