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Sentenza — n. 19072/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; conviction annulled because the private prosecution was remitted, extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19072/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting the defendant due to the extinction of the crime via remission of the private prosecution. The defense argued that the prosecutor's withdrawal of the complaint legally terminated criminal liability, while the prosecution contended the conviction should stand. The court ruled that under Italian criminal procedure, a remission by the private accuser extinguishes the offense, necessitating the annulment of the conviction and ordering the defendant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 152 c.p.; Art. 340 c.p.p.: The remission of a private prosecution extinguishes the criminal offense, mandating the annulment of any resulting conviction and the imposition of procedural costs on the accused.

Parole chiave

Generato dall'IA
private prosecution remission of complaint extinction of crime annulment of conviction procedural costs criminal appeal Italian Penal Code condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 152 c.p.
Art. 340, comma 4, c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DALLA NORA EMILIANO nato a LATINA il 13/04/1990 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dell Nora Emiliano; Letta la memoria dell'avv. Paolo Silipo, con allegata remissione di querela da parte del procuratore speciale avv. Lucio Teson e contestuale accettazione dell'imputato (cfr. verbale Questura di Latina in data 5 febbraio 2024); Ritenuto che la sentenza di condanna va dunque annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela; che il ricorrente, querelato, va condannato al pagamento delle spese processuali, non essendosi diversamente convenuto nell'atto di remissione (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 19 marzo 2024 stensore Il