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Ordinanza — n. 19064/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unfounded due to lack of specific grounds and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19064/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Arcuri Alessio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground of appeal generic because it failed to specify the elements underlying the criticism, violating Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The second ground regarding the refusal of a pecuniary penalty substitution was deemed manifestly unfounded as the lower court exercised its discretionary power with correct logical and legal arguments. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was condemned to bear the financial consequences.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 670, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the elements of the criticism, or if the alleged violation of law is manifestly unfounded given the correct reasoning of the lower court.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specific elements discretionary sentencing power pecuniary penalty substitution inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Arcuri Alessio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 670, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCURI ALESSIO nato a PINEROLO il 03/01/1993 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Arcuri Alessio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ha motivato il rigetto dell'istanza con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il Cori ere estensore Il Preside