Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ousman Fofana inadmissible because it was signed personally by the defendant rather than by a registered defense attorney. The defendant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the filing violated Article 613, Paragraph 1, which mandates that appeals must be signed by a qualified lawyer to avoid rejection. Consequently, the court rejected the procedural defect and ordered the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if not signed by a defense attorney registered with the Court of Cassation, as personal signing by the accused violates mandatory procedural requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOFANA OUSMAN nato il 20/05/1996 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ousman Fofana; considerato che il ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024.