Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ahmetovic Angelo inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued against a conviction for receipt of stolen goods, claiming the lower court erred in its legal qualification and failed to address a lack of formal complaint. The court rejected these claims as repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal of Salerno.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be substantively new; repetitive arguments previously rejected by the court of first instance render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ANGELO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 06/06/1979 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ahmetovic Angelo, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, con motivazione congrua e giuridicamente ineccepibile - si vedano pagg. 3-4 della sent. impugnata - ha indicato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione in luogo a quello di furto aggravato e conseguentemente, alla mancata pronuncia di non luogo a procedere a causa della mancanza di querela per il reato di furto, è anch'esso reiterativo di profili involgenti il fatto, a fronte dell'adeguata motivazione con cui la Corte d'appello ha indicato plurimi argomenti logici per disattendere la generica versione difensiva prospettata dal ricorrente - si veda pag. 4 -; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Precid