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Ordinanza — n. 18977/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to signature by a lawyer not enrolled in the special register.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18977/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Nicolò Benedetto inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant's lawyer signed the grounds for appeal but was not enrolled in the special register required for such filings. Consequently, the court applied Article 613 of the Code of Criminal Procedure to reject the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds are signed by a lawyer not enrolled in the special register, as this formal defect precludes the court from examining the merits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special lawyer register Code of Criminal Procedure formal defect appeal unqualified signature difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Nicolò Benedetto, visti i motivi, proposti da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; considerato che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.
art. 613 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Nicolò Benedetto, visti i motivi, proposti da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; considerato che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48491 del 13/11/2013, Scolaro
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione (in questo senso v.Sez. 3, n. 48491 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei
258000-01; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLO' BENEDETTO nato a ORSARA DI PUGLIA il 22/01/1950 avverso la sentenza del 27/12/2022 del GIUDICE DI PACE di FOGGIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nicolò Benedetto, visti i motivi, proposti da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; considerato che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione (in questo senso v.Sez. 3, n. 48491 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000-01; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presrnte