Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18792/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to personal filing issues and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18792/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Modaffari, Nisi, and Begaj inadmissible. The court ruled that Capodieci's appeal was personally filed while the others lacked merit. Consequently, the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be filed by the appellant personally; those filed by others are inadmissible, and appeals lacking merit are rejected with costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal personal filing requirement lack of merit procedural costs penalty fund fine motivi di cassazione remissione della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599 bis cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
309/90, mediante i quali è stata denunciata l'assenza di motivazione in ordine alla misura della pena e alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Modaffari), il mancato riconoscimento della qualificabilità delle condotte ai sensi del quinto comma dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
Law n. 103 of 2017
art. 599 bis cod. proc. pen
art. 73 d.P.R. 309/90
pen., ha rideterminato il trattamento sanzionatorio a loro carico in relazione a plurime contestazioni del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, mediante i quali è stata denunciata l'assenza di motivazione in ordine alla misura della pena e alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
309/90, mediante i quali è stata denunciata l'assenza di motivazione in ordine alla misura della pena e alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha
Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro
273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MODAFFARI GIUSEPPE nato a BOVA MARINA il 01/03/1958 NISI DONATO nato a FRANCAVILLA FONTANA 11 13/08/1975 BEGA] BRULIND nato il 29/05/1990 CAPODIECI EMANUELE nato a MANDURIA il 16/12/1979 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che i ricorsi presentati da Capodieci Emanuele personalmente e nell'interesse di Modaffari Giuseppe, Nisi Donato e Begaj Brulind, nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Torino, che, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato il trattamento sanzionatorio a loro carico in relazione a plurime contestazioni del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, mediante i quali è stata denunciata l'assenza di motivazione in ordine alla misura della pena e alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Modaffari), il mancato riconoscimento della qualificabilità delle condotte ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, la mancanza di motivazione circa l'affermazione di responsabilità di Nisi in ordine al reato di cui al capo 15), l'applicazione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche (Nisi), la mancanza di motivazione sulla responsabilità (Begaj), sono inammissibili, in quanto proposto personalmente (il ricorso di Emanuele Capodieci) e per motivi non consentiti e manifestamente infondati (i restanti ricorsi, ossia quelli di Modaffari, Nisi e Begaj).

Considerato, infatti, che a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, per opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art.599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.

Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), cosicché le doglianze in ordine alla affermazione di responsabilità e alla qualificazione delle condotte (avanzate da Modaffari, Nisi e Begaj) risultano precluse dalla rinuncia ai corrispondenti motivi d'appello, mentre quelle relative alla misura della pena (di Modaffari) e alla recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (di Nisi), sono manifestamente infondate, essendo le corrispondenti statuizioni conformi ai concordati di pena e tutte sorrette da adeguata giustificazione, essendo per ciascun ricorrente stata considerata la gravità delle condotte e la personalità di ognuno, di cui la Corte d'appello ha dato atto analiticamente per ciascun ricorrente, con motivazione idonea.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estenso