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Ordinanza — n. 18705/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to excessive internal continuation penalty increase under Art. 81 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18705/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by El Khdar Nesrallah inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued that the increase in sentence for internal continuation was excessive following a finding of recidivism, citing Article 81 of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the appellate court correctly applied the 'multifocal view' principle and provided sufficient motivation for the penalty calculation.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: When recognizing continuation between crimes, the judge must determine the penalty increase for each satellite crime distinctly, and the motivation requirement is attenuated when the sentence is close to the statutory minimum.

Parole chiave

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internal continuation multifocal view penalty increase recidivism inadmissibility statutory minimum drug trafficking reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
282269: «ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cod.
Art. 99 cod. pen.
pen., avendo la Corte territoriale irrogato un aumento per la continuazione interna eccessivo, a seguito del riconoscimento della recidiva ex art. 99 comma 4 cod.
Art. 133 cod. pen.
Mentre l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
articolo 81 cod. pen
Avverso tale sentenza l'imputata propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'articolo 81 cod. pen., avendo la Corte territoriale irrogato un aumento per la continuazione interna eccessivo, a seguito del riconoscimento della recidiva ex art.
art. 99 comma 4 cod. pen
pen., avendo la Corte territoriale irrogato un aumento per la continuazione interna eccessivo, a seguito del riconoscimento della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen..
art. 81 cod. pen
282269: «ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cod.
art. 133 cod. pen
Mentre l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. U. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar
Sez. U. n. 40983 del 21/06/2018, Giglia
Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato
Da tale complesso di pronunce si evince un principio di fondo, esplicitato da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
A fortiori, l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017
Ancora, elemento che può fungere da parametro di giudizio sulla ragionevolezza del calcolo è il rispetto della «proporzionalità interna» tra la pena irrogata per il reato base e quelle determinate per i reati satellite (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHDAR NESRALLAH nato il 10/01/1978 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/09/2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino 29/11/2021, che aveva condannato El Khdar Nesrallah (CUI 01TJOBY), in esito a rito abbreviato, in ordine al reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90, alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed C 2.400,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza l'imputata propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'articolo 81 cod. pen., avendo la Corte territoriale irrogato un aumento per la continuazione interna eccessivo, a seguito del riconoscimento della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In relazione agli aumenti per continuazione, non può che prendersi le mosse da Sez. U. n. 47127, del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269: «ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite» (c.d. "visione multifocale" descritta dalle Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717, poi richiamata da Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750, che una volta ancora hanno rimarcato la necessità della individuazione delle pene per i singoli reati satellite). Non vi è quindi dubbio sull'obbligo di autonoma determinazione degli aumenti di pena previsti per i singoli reati satellite. Diversa è la questione relativa all'obbligo di motivazione su ciascun aumento di pena, che sia pur obbligatorio nell'an, merita ulteriore approfondimento in relazione al quantum necessario nel singolo caso. Come chiarito dalle Sezioni Unite Pizzone, l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi; ed infatti, risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai «criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;

Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. peri., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497). Sottolinea la Corte nella sua massima composizione come talune pronunce propendono a definire l'impegno motivazionale adottando quale parametro di riferimento la media edittale; si afferma che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi cli cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;

Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). Mentre l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; conforme Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932). A fortiori, l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356).

Ancora, elemento che può fungere da parametro di giudizio sulla ragionevolezza del calcolo è il rispetto della «proporzionalità interna» tra la pena irrogata per il reato base e quelle determinate per i reati satellite (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non massirnata sul punto). Da tale complesso di pronunce si evince un principio di fondo, esplicitato da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540 (richiamata dalle Sez. U. Zingaro), secondo cui «è praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato„ ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati».

3. Scendendo in concreto, la Corte di appello ritiene congruamente motivata la sentenza di primo grado sul trattamento sanzionatorio e proporzionata alla gravità fatti nel suo ammontare. In particolare, a pag. 10-11 della prima sentenza si specificano le ragioni (gravità della condotta, contatti serrati coi fornitori e i clienti, guadagni lauti che consentiva all'imputato viaggi all'estero e cambiare cellulare e schede molto spesso, quantità di droga venduta in data 3 maggio 2016), per cui la pena base si deve discostare dal minimo edittale e veniva stabilita in anni 1 mesi 6 di reclusione e C 2.400 di multa; aumento per la recidiva, ritenuta sussistente in ragione della dimostrata pericolosità (condanne per reati specifici, assenza di attività lavorativa, ecc.) ed applicata nella misura legale (2/3), con successivo aumento per la continuazione interna, in ragione della molteplicità delle cessioni, ad anni 3 mesi 9 ed euro 3.600, diminuita per la scelta del rito. La seconda sentenza conferma (pag.

7) le ragioni del primo giudice, rimarcando i precedenti penali riportati, anche come alias, e il numero delle cessioni.

4. Il provvedimento impugnato fa buon governo dei principi evidenziati al par. 2, mentre il ricorso non si confronta affatto in modo realmente critico con la motivazione addotta dalle due sentenze globalmente considerate (che si fondono per formare un unicum inscindibile), limitandosi a generiche doglianze del tutto inidonee a disarticolare il tessuto motivazionale della sentenza. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen