Cassation appeal dismissed for lack of merit regarding prescription and generic mitigating circumstances in fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for fraudulent declaration. The appellant argued that the crime had expired and that generic mitigating circumstances should have been recognized, but the appellate court correctly applied the extended prescription period and rejected the claim for leniency. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.; Art. 366 c.p.: The appeal is inadmissible when the territorial court correctly applies the extended prescription period and the appellant fails to adequately refute the court's assessment regarding the absence of mitigating circumstances.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO GIACOMO nato a TORRE DEL GRECO ii 23/10/1981 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che SANNINO Giacomo - imputato del delitto di dichiarazione fraudolenta - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26/05/2023, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Napoli, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente richiamato l'aumento di un terzo del termine prescrizionale, cui deve aggiungersi l'ulteriore aumento di un quarto per le interruzioni: risultando quindi non decorso il termine massimo alla data di emissione della sentenza di secondo grado; ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, non essendo stata adeguatamente confutata la valutazione espressa dalla Corte d'Appello in ordine alla insussistenza di elementi valorizzabili per la concessione delle invocate attenuanti generiche; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spesè processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23