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Ordinanza — n. 18686/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and failure to confront the appealed judgment substantively.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18686/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Ciurleo inadmissible for both grounds of genericity and failure to substantively confront the appealed judgment. The appellant argued for the recognition of recidivism and generic mitigating circumstances, but the court found his complaints too vague and did not address the specific reasoning regarding the crime's complexity and sentencing balance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 366, 367, 616 c.p.p.; Appeals must be specific and confront the contested decision; generic complaints regarding sentencing congruity or the type of recidivism are inadmissible as they do not challenge the lower court's discretionary reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity of complaint failure to confront judgment sentencing congruity recidivism application discretionary power procedural costs risposta alla petizione

Disposizioni normative citate

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Art. 99 comma 4 cod. pen.
recicrival ex art. 99 comma 4 cod. pen., anziché di quella semplice di cui al comma 2, che era contestata, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, e alla eccessività della pena base.
Art. 133 cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile stante la complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, che neppure si confronta appieno col percorso motivazionale della sentenza impugnata, e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
articolo 80 d.P.R. 309/90
art. 99 comma 4 cod. pen
recicrival ex art. 99 comma 4 cod. pen., anziché di quella semplice di cui al comma 2, che era contestata, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, e alla eccessività della pena base.
articolo 133 cod. pen
art. 69 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile stante la complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, che neppure si confronta appieno col percorso motivazionale della sentenza impugnata, e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, P.v.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno di poi ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, Alesci e altri
Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, Sub o e altro
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURLEO ANTONIO nato a CINQUEFRONDI il 23/01/1995 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGICI CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI; RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza in data 09/09/2020 il GUP presso il Tribunale di Palmi condannava, in esito a rito abbreviato, Antonio Ciurleo alla pena di anni 5 di reclusione e 40.000 euro di multa, previo riconoscimento della sussistenza della aggravante di cui all'articolo 80 d.P.R. 309/90 e della recidiva, nonché esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Con sentenza in data 15/06/2023, la Corte di appello di Regolo Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 80 d.P.R. 309/90 e riconosciutXostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, condannava il Ciurleo alla pena di anni 3(mesi 4 di reclusione ed euro 26.667,00 di multa.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre il Ciurleo. 3.1. &n il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al riconoscimento della recidivatarTlconoscimento deiia.. recicrival ex art. 99 comma 4 cod. pen., anziché di quella semplice di cui al comma 2, che era contestata, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, e alla eccessività della pena base. 3.2. Con il secondo motivo denuncia, genericamente, difetto di motivazione sulla congruità della pena. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il secondo motivo è inammissibile per totale genericità, non avendo il ricorrente sviluppato in alcun modo il censurato difetto di motivazione (che peraltro non sussiste posto quanto si vedrà nel paragrafo che segue).

3. Il primo motivo è del pari inammissibile per genericità, non confrontandosi affatto, l'atto di impugnazione, con i contenuti del provvedimento impugnato. 3.1. La sentenza di appello, con motivazione non illogica, nell'escludere l'aggravante dell'ingente quantitativo e nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche, denegate dal primo giudice, ha ritenuto congruo l'ammontare della pena base in ragione: dell'elevata professionalità dimostrata nell'allestimento di un sofisticato sistema di irrigazione; delle modalità di occultamento dell'area di coltivazione, protetta da fototrappole; della rilevanza dell'investimento economico (il primo giudice aveva sottolineato come esso fosse spropositato rispetto al tenore di vita degli imputati); della particolare determinazione criminale e del numero dei soggetti coinvolti.Del pari ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva, elisa dal giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche (ciò da cui si manifesta inammissibile per carenza di interesse la doglianza relativa al "tipo" di recidiva applicata), in ragione del particolare spessore criminale del Ciurleo, che era peraltro in attesa di esecuzione proprio della sentenza su cui si basava la contestazione della recidiva (pag. 16), e ha ritenuto in modo certamente non illogico non concedibili dette attenuanti in regime di prevalenza proprio in ragione della oggettiva gravità del fatto, come dianzi evidenziato. 3.2.

Quanto alla asserita violazione dell'articolo 133 cod. pen., il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non tiene conto del costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, P.v. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte hanno di poi ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). 3.3.

Ritenuto infine, quanto al contestato giudizio di bilanciamento di circostanze, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi - manifestamente insussistente nel caso di specie - in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010, Alesci e altri, Rv. 246134; cfr. altresì Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub o e altro, Rv. 258874). 3.4.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, appare evidente che il ricorso non si confronti in termini realmente critici con la sentenza impugnata, limitandosi a generiche contestazioni.

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile stante la complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, che neppure si confronta appieno col percorso motivazionale della sentenza impugnata, e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/02