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Ordinanza — n. 18669/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merit-based grounds and lack of specific argumentation against lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18669/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft, arguing for generic mitigating circumstances and inadequate sentencing, but the Court found these grounds merit-based and insufficiently specific. The Court ruled that the appellant merely reiterated arguments already rejected on appeal without providing a reasoned critique of the lower court's specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 2, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on grounds of merit that are merely repetitive of those rejected on appeal and lack specific argumentation against the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal merit-based grounds lack of specific argumentation reiteration of rejected arguments procedural costs generic mitigating circumstances sentencing proportionality sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609, comma 2, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANTO DARIO nato a MESSINA il 22/06/1987 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina confermava la sentenza con cui il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 10.6.2021, aveva condannato Pantò Dario alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 612, co. 2, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di merito e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con conclusioni del 5.12.2023, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia e procuratore speciale della costituita parte civile chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla suddetta parte civile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato, con riferimento alla dosimetria della pena, su censure di merito, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Censure che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). Nulla va disposto in favore della costituita parte civile, sia perché non legittimata a intervenire su di una questione attinente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, sia perché nessun contributo ha fornito alla decisione del ricorso.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co