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Ordinanza — n. 18668/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to adequately address statutory non-prosecution grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18668/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to adequately address the lower court's reasoning regarding statutory non-prosecution grounds. The appellant argued for non-prosecution under Article 131 bis of the Penal Code, but the appellate court explicitly rejected this based on the appellant's habitual conduct and prior criminal record. The court ruled that the appellant's defense solicited an impermissible re-evaluation of the merits without engaging with the specific legal reasons for denial.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to adequately confront the lower court's specific and logical reasons for denying statutory non-prosecution grounds, particularly when those reasons rely on established habitual conduct and prior records.

Parole chiave

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statutory non-prosecution habitual criminal conduct inadmissible appeal prior criminal record adequate motivation recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis c.p.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando il vizio di mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
131 bis, c.p., attraverso specifica e logica motivazione, con cui l'imputato in realtà non si confronta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOZZOLI ROSA nato a SALERNO il 01/01/1961 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno riformava parzialmente in senso favorevole all'imputata la sentenza con cui il tribunale di Salerno, in data 17.3.2022, aveva condannato Capozzoli Rosa alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 624, 625, co. 1, n. 4), in rubrica ascrittole.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando il vizio di mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché la ricorrente non considera adeguatamente che la corte territoriale ha disatteso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., attraverso specifica e logica motivazione, con cui l'imputato in realtà non si confronta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710), spiegando le ragioni che non consentono di riconoscere tale causa di non punibilità, in considerazione della "palese abitualità della condotta dell'imputata, gravata da plurimi precedenti penali (6) per furto", rispetto alle quali le censure difensive sollecitano un'inammissibile rivalutazione di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma i