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Ordinanza — n. 18315/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation as it falls within trial court authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18315/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding sentencing discretion was not permitted in the court of appeal. The appellant argued that the appellate court improperly reduced aggravating circumstances, but the court noted that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court rejected the request for a new evaluation of the sentence's appropriateness, ruling that the lower court's decision was sufficiently motivated and not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Sentencing discretion belongs to the court of first instance, making appeals challenging the appropriateness of the penalty inadmissible unless arbitrariness or illogical reasoning is proven.

Parole chiave

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sentencing discretion court of appeal penal code provisions inadmissible appeal aggravating circumstances tentata estorsione traffico grave di stupefacenti reato mancato

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEACHOR AMINE (CUI 064DGDF) nato il 13/02/1999 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di BEACHOR AMINE per il reato di cui agli artt. 56, 110, 112, comma 1, n. 4, 624 e 625 n. 4 cod. pen. (fatti commessi in Milano, il 27 luglio 2021), escludendo le aggravanti di cui agli artt. 625, comma 1, n. 4 e 112 n. 4 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal Giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato ampiamente e congruamente conto, all'esito di un giudizio in fatto non sindacabile in questa sede, delle ragioni per le quali la riduzione di pena per la ritenuta fattispecie di furto tentato non potesse essere riconosciuta in misura superiore al terzo della pena edittale, come già detratto dal giudice di primo grado); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigli estensore Il