Cassation court dismisses appeal against second-instance criminal judgment for lack of procedural vices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Cavallaro inadmissible, upholding the second-instance judgment that found him guilty of drug trafficking. The appellant argued for a retrial and specific reasoning regarding sentencing, but the court found these grounds manifestly unfounded based on established case law. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning sufficiently addressed the issues without needing explicit renewal of the trial or separate discussion of every argument.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the second-instance judgment implicitly rejects the requested renewal of the trial by demonstrating sufficient evidence for a positive liability assessment, and when the judgment adequately addresses the appellant's arguments regarding sentencing without explicit separate motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLARO GIUSEPPE nato a NOCERA INFERIORE il 19/07/1983 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; AG Rilevato che con sentenza in data 13/11/2023 la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza in data 21/07/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Rilevato che con un primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione al diniego di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento(Sez.2,n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532;
Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977; Sez.2, n. 3458 del 01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808; Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv.266820 - 01); nella specie, la Corte di appello ha espressamente argomentato in ordine alla superfluità della prova richiesta in ragione della completezza del quadro istruttorio. Rilevato che con un secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod.pen.
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato; secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez.4, n.5396 del 15/11/2022,dep.08/02/2023, Rv. 284096 - 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Rv. 275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340); nella specie, rilevano a tal fine, il rilievo effettuato dalla Corte di appello in ordine alla cospicua quantità dello stupefacente ed al cospicuo valore economico dello stesso.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a