Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Salvatore Cateno, challenged a second-instance decision that declared the statute of limitations expired for one charge while reducing the penalty for aggravated theft of electricity based on a 74.6% reduction in energy consumption. The court rejected the appeal because the arguments presented lacked the necessary critical analysis of the lower court's reasoning and were deemed logically consistent with established jurisprudence regarding energy theft.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, c. 3 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if it fails to provide a critical analysis of the essential arguments of the decision under review, particularly when the grievances concern the merits and are supported by logical arguments consistent with existing case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTO SALVATORE CATENO nato a GIARRE il 26/06/1972 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA La difesa dell'imputato NOTO Salvatore Cateno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania 6/7/2022, indicata in epigrafe, con la quale, dichiarata la prescrizione del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è stata riformata in punto pena quella di condanna del Tribunale cittadino per il restante reato di furto aggravato di energia elettrica, con la recidiva reiterata e specifica (in Riposto, il 18/10/2013); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al merito, giustificato con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie con riferimento alla fruizione dell'energia con abbattimento dei relativi costi in favore dell'immobile dell'imputato, oltre che coerenti con i principi di matrice giurisprudenziale (sez. 5, n. 24592 del 30/4/2021, Bellafiore, Rv. 281440-01, in cui si è precisato che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi; sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438-01), consapevolezza che, nella specie, la Corte territoriale ha tratto proprio dall'elevato (74,6%) abbattimento dei consumi, rispetto a quelli effettivi; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presicjénte Gabriella Cappello Emanuele Ivo oFPCY:rr \-\-1\ IN C