Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17609/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of specific criticism regarding appellate court motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17609/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific criticisms of the appellate court's reasoning. Although the appellant claimed a lack of motivation, the court found the arguments generic and did not address the specific content of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364, c. 4 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely expresses generic dissent without specifically criticizing the factual and legal grounds of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal generic criticism of motivation lack of specific censure appellate court reasoning procedural costs award impugnabilità della decisione di rinvio ricorso di annullamento decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, c. 4 c.p.p.
Art. 364, c. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri
273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, Berroa Telleria
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNAVACCIUOLO LUCIA nato a SANT'ANTONIO ABATE il 11/01/1956 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Lucia Cannavacciuolo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 2 maggio 2023, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 10 gennaio 2022 dal Tribunale di Nocera inferiore in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. consistito nell'impossessarsi di risorse idriche sottraendole, mediante allaccio abusivo alla rete, alla G.O.R.I. s.p.a costituitasi parte civile in giudizio.

Con l'unico motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità e alla determinazione della pena senza tuttavia formulare specifiche censure sul contenuto della motivazione della sentenza impugnata e lamentando che la stessa si sarebbe limitata a rinviare alle motivazioni della sentenza di primo grado. Considerato che una sentenza di appello non può essere censurata sol perché - come è avvenuto nel caso di specie - esamina i motivi di appello con criteri omogenei a quelli del primo giudice e opera frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza.

In questi casi, infatti, poiché vi è concordanza tra i giudici del gravame e il giudice di primo grado nel!' analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo (cfr. tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Rilevato che il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, non potendosi limitare a generiche critiche di dissenso sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame. Rilevato che, nel caso di specie, il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato non lo sottopone a critica argomentata e lamenta, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione. Rilevato che, per giurisprudenza costante, ciò comporta l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del ricorso (tra le tante:

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Berroa Telleria Rv. 282949). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere altresì condannata al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il