Italian court dismisses appeal for firearm violation as separate crime due to lack of criminal continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court correctly applied principles of criminal continuity, finding that the 2011 arson attempts and the subsequent 2018 firearm violation were distinct criminal resolutions due to significant time gaps and differing legal natures. Consequently, the appellant's argument for a more favorable sentencing regime based on continuity was rejected as unsupported by the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Criminal continuity requires a clear link between offenses; absence of such link precludes favorable sentencing institutions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO GIUSEPPE nato a MODICA il 21/04/1977 avverso l'ordinanza del 27/06/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Giuseppe Vaccaro, sin dalla consumazione dei primi reati (due incendi tentati in concorso commessi il 28 maggio 2011 ed il 16 novembre 2011), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (violazione della legge armi) tenuto conto della distanza temporale tra di essi e della diversa oggettività giuridica dei medesimi.
In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2