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Ordinanza — n. 17262/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic inadmissibility of evidence without showing impact on liability reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17262/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Comune Daniele inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding the 2013 information report. The appellant argued the document was unusable but failed to demonstrate how its exclusion would decisively alter the logical coherence of the lower court's liability finding. The court ruled that such appeals must specifically prove the evidence's impact on the 'resistance proof' to avoid dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; When challenging the inadmissibility of evidence, the appeal must demonstrate its decisive impact on the contested reasoning; generic complaints without specific analysis of the evidence's role in undermining the logical coherence of the decision are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal evidence exclusion resistance proof logical coherence Corte di Cassazione documenti attendibili soppressione di documenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMUNE DANIELE nato a NAPOLI il 22/01/1980 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Comune Daniele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni rese dal Comune in data 3 giugno 2013, è generico ed aspecifico in quanto il ricorrente non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza dell'elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità. Il Collegio intende dare continuità al principio di diritto per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini Rv. 279829 - 01;

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Cogliere estensore Il Presi-d