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Ordinanza — n. 17240/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17240/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Lombardi Sharon inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged the conviction for robbery, arguing the facts should be reclassified as attempted theft, but the court found these arguments lacked specificity. The decision held that the appeal merely reiterated points already rejected in the second instance without providing a new, concrete critique of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating arguments already dismissed without offering a new, concrete critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal reiteration of arguments criminal conviction robbery vs attempted theft rapina tentata violenza carnale atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
4 ove riconduce i fatti al delitto rapina nella sua forma consumata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI SHARON nato a TRIESTE il 16/06/1986 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lombardi Sharon, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di rapina, in particolare lamentando la mancata riqualificazione nella fattispecie di furto tentato, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che anche il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione nella fattispecie di rapina tentata, non configurandosi, come affermato dalla corte di merito la fattispecie nella sua forma consumata, è privo di specificità non confrontandosi con quanto correttamente affermato dalla corte di appello a pag. 4 ove riconduce i fatti al delitto rapina nella sua forma consumata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Pr