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Ordinanza — n. 16778/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of critical analysis and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16778/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Hasanaj Ervis inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The court rejected the first ground for inadmissibility because the appellant failed to critically analyze the appellate court's reasoning regarding the seizure of drugs based on anonymous tips, citing established case law. The second ground was dismissed as it consisted only of factual complaints regarding the quantity of seized cocaine, which the lower court had already evaluated without error. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay the procedural costs and a monetary sanction.

Regesto Legislator

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Art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 333, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to critically analyze the reasoning of the decision under review or if it consists merely of factual complaints that do not challenge the manifest illogic of the lower court's evaluation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal critical analysis requirement anonymous tip seizure factual complaints procedural costs sanction istruzione giudiziaria anonimato inchiesta mascherata

Disposizioni normative citate

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Art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 333, comma 3, cod. proc. pen.
309 del 1990, sulla base di una segnalazione proveniente da fonte confidenziale e anonima, non riferendosi il divieto di utilizzazione delle denunce anonime di cui all'art. 333, comma 3, cod. proc. pen., alle iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all'acquisizione della notizia di reato (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 131-bis cod. pen
sulla base della segnalazione di una fonte confidenziale che indicava l'Hasanaj come soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti; considerato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente ex art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 2849 del 05/11/2019, dep. 24/01/2020, Palmieri, Rv. 278030
pen., alle iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all'acquisizione della notizia di reato (Sez. 4, n. 2849 del 05/11/2019, dep. 24/01/2020, Palmieri, Rv. 278030), ha ribadito la legittimità della perquisizione e del sequestro effettuato dalla p.g.
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Sentenza 252/2020
Italian Constitutional Court declares Drug Law article 103 unconstitutional for lacking phone warrant validation. The court allows the challenge against the Drug Law but dismisses the challenge against the Criminal Procedure Code. The court ruled that phone warrants for home searches require judicial validation to protect constitutional rights. The court held that the lack of validation for phone warrants violates the principle of legality and proportionality. The court emphasized that legislative discretion must respect fundamental rights guarantees. The court noted that the legislature may introduce a more congruent disciplinary framework in the future. The court found that the specific provision in the Drug Law was the sole source of the constitutional defect. The court determined that the dismissal of the Criminal Procedure Code challenge was due to lack of specific harm. The court concluded that the decision respects the balance between investigative needs and individual liberties.
Ordinanza — n. 21355/2022 — snpen
Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and factual errors regarding drug quantity.
Ordinanza 116/2022
Italian Constitutional Court dismisses constitutional complaints regarding search and seizure rules under criminal procedure and drug laws.
Sentenza — n. 27436/2025 — snpen
Italian court dismisses appeal against seizure order due to lack of specific grounds and procedural requirements.
Sentenza 247/2022
Italian Constitutional Court dismisses challenges to criminal procedure articles regarding search validation and evidence admissibility.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASANAJ ERVIS nato il 24/08/1983 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di Hasanaj Ervis, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990 e l'inutilizzabilità delle prove, è inammissibile perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio - espressamente richiamato e qui da confermare - secondo cui è legittimo il sequestro della sostanza stupefacente eseguito dalla polizia giudiziaria d'iniziativa a seguito di perquisizione disposta ai sensi dell'art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base di una segnalazione proveniente da fonte confidenziale e anonima, non riferendosi il divieto di utilizzazione delle denunce anonime di cui all'art. 333, comma 3, cod. proc. pen., alle iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all'acquisizione della notizia di reato (Sez. 4, n. 2849 del 05/11/2019, dep. 24/01/2020, Palmieri, Rv. 278030), ha ribadito la legittimità della perquisizione e del sequestro effettuato dalla p.g. sulla base della segnalazione di una fonte confidenziale che indicava l'Hasanaj come soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti; considerato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di censure che la Corte territoriale ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - in considerazione del dato ponderale della cocaina sequestrata, pari a circa 20 gr., corrispondenti a 74 dosi medie giornaliere, quantitativo evidentemente ostativo alla qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom