Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the defendant's personal written waiver of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Antonio Baschini inadmissible. Although the defendant initially presented two grounds challenging the conviction for offenses under Articles 624 and 625 of the Penal Code, he subsequently submitted a personally signed and authenticated declaration renouncing the appeal. Consequently, the court applied Article 591, paragraph 1, letter d) of the Code of Criminal Procedure to dismiss the case and ordered the payment of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; A criminal appeal is inadmissible if the defendant, after presenting grounds, personally and formally renounces the appeal, thereby waiving the right to have the judgment reviewed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASCHINI ANTONIO nato a ALGHERO il 14/04/1961 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Baschini Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ne ha confermato la condanna il reato previsto dagli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2 e 7 cod. pen.; Rilevato che ha presentato due motivi di ricorso in merito alla sussistenza delle due citate aggravanti;
Rilevato che con dichiarazione sottoscritta dal ricorrente personalmente con firma autenticata, trasmessa tramite posta elettronica, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso; Rilevato, pertanto, che ricorre la causa di inammissibilità di cui all'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1