Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific motivation and infounded arguments on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Carmelo Gambacorta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability and the application of a special mitigating circumstance, arguing for an alternative reading of the facts. The court rejected these claims as they lacked specific engagement with the judgment's reasoning and were contradicted by established case law regarding the value of the stolen item and the timing of restitution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 648, comma 4, cod. pen.: An appeal challenging the motivation of a first-instance judgment is inadmissible if it merely reiterates general reliefs without specific confrontation with the reasoning or if the alleged errors are manifestly unfounded based on consolidated jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBACORTA CARMELO nato a PALMA DI MONTECHIARO il 09/02/1953 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Carmelo Giambacorta; considerato che il primo motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, reitera rilievi che la Corte territoriale ha adeguatamente scrutinato e disatteso con corretti argomenti giuridici, trasfusi in una motivazione con la quale il ricorrente non si confronta in termini puntuali, proponendo un'alternativa lettura della vicenda sorretta da ampie incursioni nel merito; che, infatti, i giudici d'appello hanno chiarito che la riferibilità della condotta al prevenuto trova inequivoco fondamento nel rilascio da parte del medesimo (titolare di ditta individuale di autotrasporti) di fattura a fronte della vendita del bene, documento sottoscritto per quietanza dell'intervenuto pagamento del prezzo, ed hanno persuasivamente confutato le contrarie allegazioni difensive; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, cod.pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (tra molte, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340) secondo cui il valore non particolarmente esiguo del bene preclude la configurabilità della circostanza, come correttamente ritenuto nel caso di specie (pag. 1); deve, inoltre, ribadirsi che l'avvenuta restituzione del bene al proprietario costituisce un mero postfactum, insuscettibile di incidere sulla valutazione in ordine alla particolare tenuità del fatto di reato, già integralmente consumato con la ricezione del bene di provenienza furtiva; ritenuto che l'ultima censura in punto di trattamento sanzionatorio è eccentrica nei contenuti e, comunque, manifestamente infondata avendo la sentenza impugnata argomentato la congruità della sanzione, già determinata ai minimi previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata e ritenuta recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 202