Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alma Cigic inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning for liability but failed to provide specific grounds as required by law. The court ruled that generic complaints without precise details prevent the appellate judge from exercising their supervisory role effectively.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 582 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack the required specificity, failing to identify the exact elements supporting the criticism or the unresolved decisive issues.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIGIC ALMA nato il 14/03/1958 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alma Cigic; considerato che l'unico motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, prospettando doglianze generiche, senza la puntuale indicazione non solo degli elementi a sostegno della censura formulata, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare ì rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, invero, il ricorrente contesta l'utilizzo della motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante i limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza dì legittimità e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui è dotata la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente