Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual criticism and manifestly unfounded sentencing complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Maurizio Pietropaoli inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a lower court's finding of liability and sentencing based on his criminal record, but the court found his arguments lacked specific factual criticism and were legally unfounded. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of evidence and upheld the original judgment's discretion regarding the defendant's prior convictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2 and Art. 360, n. 5 of the Code of Criminal Procedure: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specific criticism of facts or if the complaints regarding sentencing are manifestly unfounded, as the appellate court has correctly exercised its discretionary power.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIETROPAOLI MAURIZIO nato a AVEZZANO il 18/10/1965 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maurizio Pietropaoli; considerato che il primo motivo di ricorso è strutturato in fatto, privo di concreta specificità censoria e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie sollecitando un'alternativa ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, introducendo per tal via profili estranei al sindacato di legittimità a fronte di una motivazione che ha dato conto della reiezione del gravame difensivo in punto di responsabilità e qualificazione giuridica con argomenti esenti da aporie e illogicità manifeste; che, infatti, la Corte di merito (pagg. 2,3) ha evidenziato il ruolo rivestito dal prevenuto, riconducendolo allo schema negoziale del mandato senza rappresentanza, rimarcando l'avvenuta appropriazione della somma ricevuta da Energyteam e destinata all'acquisto del furgone Mercedes; considerato che le ulteriori doglianze in punto di trattamento sanzionatorio e apparato circostanziale sono manifestamente infondate in quanto i giudici territoriali hanno correttamente esercitato la discrezionalità loro attribuita, ritenendo ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche i "numerosissimi" precedenti penali, anche specifici, che militano a carico del prevenuto, preclusivi, altresì, dell'ammissione al beneficio della sospensione ed hanno sottolineato la particolare mitezza della pena determinata dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres.i