Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding sentencing excessiveness and minor offense status in a plea agreement case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that complaints about sentencing excessiveness and the minor offense status were not permitted grounds for review in plea agreement cases. The appellant argued for leniency based on the minor nature of the crime and the excessive penalty, but the court noted that such grievances were explicitly excluded from admissible cassation grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In plea agreement appeals, complaints regarding sentencing excessiveness or the minor offense status are inadmissible as they do not concern the formation of the party's will or the prosecutor's consent.
Parole chiave
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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCIO PAOLO nato a NAPOLI il 08/10/1977 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle par-R5 udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Paolo Criscio, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 gennaio 2023 della Corte di appello di Napoli, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 10 giugno 2016, è stata applicata al medesimo, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena concordata di anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 199G, accertato in Aversa 1'11 ottobre 2013; premesso che nel ricorso si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità e all'eccessività del trattamento sanzionatorio; precisato che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando dunque le doglianze sollevate tra quelle ammesse in questa sede; rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il Crrid,liere estensore Il Presidente