Cassation court dismisses appeals against plea bargain sentencing for lack of statutory grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Di Maggio Nunzia and Carbonelli Nadir inadmissible regarding their plea bargain sentencing. The appellants argued for a review of the judgment based on alleged vague reasoning and the non-recognition of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appeals did not fall within the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general defects in reasoning or vague complaints about mitigating factors.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MAGGIO NUNZIA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 19/06/1979 CARBONELLI NADIR nato a POZZUOLI il 16/07/1967 avverso la sentenza del 13/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA!dato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Di Maggio Nunzia e Carbonelli Nadir, tramite il loro comune difensore di fiducia, deducono il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 13 luglio 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Foggia, in relazione ai reati di cui agli art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 56-424 cod. pen.
Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabili nel caso di specie, posto che, da un lato, è stato dedotto un vizio di motivazione in punto di responsabilità in termini palesemente generici e assertivi e, dall'altro, ci si è lamentati, in maniera del tutto vaga, del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che peraltro, almeno alla Di Maggio, risultano addirittura concesse.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il C • t. i iere 9stensore Il Presidente