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Ordinanza — n. 16294/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against probation revocation due to lack of procedural nullity grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16294/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Pietro Molinari inadmissible, rejecting his claim of procedural nullity regarding the revocation of his probation. Molinari argued that the trial court failed to explicitly evaluate the time spent on probation as expiated punishment, violating Article 125 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the lower court's decision was based on a sufficient and discretionary assessment of the defendant's serious misconduct, which does not warrant a retrial in the court of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 125 comma 3 cod. proc. pen.; The court of appeal's discretionary revocation of probation based on serious misconduct is not subject to appellate review absent a manifest error in fact-finding or a clear violation of procedural nullity rules.

Parole chiave

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probation revocation procedural nullity discretionary assessment Code of Criminal Procedure court of appeal review disdetta in periodo di prova restituzione in pristino abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione Pietro Molinari deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 125 comma 3 cod.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione Pietro Molinari deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 125 comma 3 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINARI PIETRO (CUI 04K8SG2) nato a CARRARA il 06/04/1993 avverso l'ordinanza del 14/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Genova, nel ratificare il decreto di sospensione cautelativa emesso in data 18 agosto 2023 dal Magistrato di Sorveglianza di Massa, ha revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a Pietro Molinari, con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Genova del 19 ottobre 2022. In motivazione, il Tribunale sottolinea la gravità della violazione perpetrata dal condannato durante il periodo di affidamento in prova (in particolare, il 17 agosto 2023 egli veniva arrestato in flagranza di reato di furto in abitazione).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione Pietro Molinari deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen., per aver il Tribunale completamente obliterato l'obbligo di motivare in ordine alla ritenuta non computabilità, come pena espiata, del tempo trascorso in affidamento in prova, omettendo qualsivoglia valutazione del periodo positivamente espletato.

3. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati poiché inerenti ad asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, nonché tendenti a sollecitare una rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati dai giudici di merito. Nell'ordinanza gravata, invero, sono stati correttamente valutati gli elementi processuali risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, eviclenziando la gravità della condotta antidoverosa assunta dal detenuto durante il godimento del beneficio, sintomatica di una scarsa adesione ab origine al programma trattamentale e, dunque, legittimante la revoca ex tunc della predetta misura. Trattasi di un apprezzamento discrezionale che non è suscettibile di revisione in sede di legittimità quando sia sorretto, come nella specie, da idonea e sufficiente motivazione.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Pietro Molinari deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estensore I