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Ordinanza — n. 16240/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments on prescription and sentencing principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16240/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bruno Falconi inadmissible, ruling that his arguments regarding prescription periods and sentencing principles were manifestly unfounded. Falconi challenged the appellate court's reduction of his sentence and exclusion of general mitigating circumstances, citing errors in prescription calculations and violations of the prohibition of aggravation. The court rejected these claims because the defense's absence from hearings does not suspend prescription for 60 days, and the increased penalty resulted from the prosecution's successful appeal regarding mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded, as the court must dismiss such requests without examining the merits of the substantive claims.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded prescription suspension reformatio in peius general mitigating circumstances procedural costs Cassa delle ammende divieto della reformatio in peius

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41384 del 21/09/2023
Sez. 6, n. 41384 del 21/09/2023, Rv.
Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018
285355 e Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCONI BRUNO nato a VILLONGO il 23/12/1953 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Brescia del 10 maggio 2023, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo del 21 giugno 2021, appellata anche dal Procuratore generale oltre che dall'imputato, ha rideterminato, previa esclusione delle attenuanti generiche, in anni 2 e mesi 3 di reclusione la pena irrogata a Bruno Falconi in ordine al reato di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000, commesso in Cavernago il 30 dicembre 2012, avendo altresì la Corte di appello disposto l'applicazione sia delle pene accessorie di cui all'art. 12 del d. Igs. n. 74 del 2000, sia della confisca della somma di 393.496 euro. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l'erroneo computo dei termini di prescrizione, evidenziandosi che l'astensione dell'avvocato non rientra tra i casi di legittimo impedimento che sospendono la prescrizione, è manifestamente infondato, essendo costante l'affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di adesione difensiva alla astensione dalle udienze, la prescrizione è sospesa non per 60 giorni, ma fino all'udienza di rinvio, essendosi precisato al riguardo (cfr.

Sez. 6, n. 41384 del 21/09/2023, Rv. 285355 e Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275834) che, ai fini del calcolo dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione, si computa il periodo di astensione dalle udienze da parte del difensore, non assumendo rilievo il fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni. Osservato che anche il secondo motivo, con cui si deduce la violazione del principio del divieto di reformatio in peius, è parimenti manifestamente infondato, dovendosi considerare che l'aumento di pena operato dalla Corte territoriale è dipeso dall'accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale circa la concessione da parte del primo giudice delle attenuanti generiche, avendo ciò comportato la conseguente rivisitazione del trattamento sanzionatorio.

Considerato che il terzo motivo, con cui si eccepisce il vizio di motivazione rispetto alla determinazione della pena e all'esclusione delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di appello rimarcato in proposito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) i diversi precedenti penali, anche di natura specifica, a carico dell'imputato, oltre che l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, venendo in rilievo una valutazione di merito non manifestamente illogica, con cui peraltro il ricorso non si confronta.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12