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Ordinanza — n. 16239/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of generic mitigating circumstances and negative personality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16239/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the appellate court's reduction of the sentence for Vincenzo Polizzotto. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court correctly identified his negative personality and multiple prior convictions as decisive factors under Article 133 of the Penal Code. The Supreme Court ruled that the appellate judge's factual assessment regarding the exclusion of leniency was non-appealable and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; The appellate court's assessment of generic mitigating circumstances is non-appealable if based on preponderant elements of the offender's negative personality and criminal history.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances negative personality criminal history inadmissibility appeal Article 133 Penal Code sentencing reduction Cassation inadmissibility reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
La Corte territoriale, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Infatti, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 62-bis cod. pen
La Corte territoriale, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.
art. 133 cod. pen
Infatti, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009
pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZOTTO VINCENZO nato a PALERMO il 30/04/1999 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 4 maggio 2023, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza resa in data 16 luglio 2021 dal Tribunale di Palermo in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta a Vincenzo Polizzotto in mesi quattro di reclusione ed euro 933,00 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come riqualificato dal primo Giudice.

2. È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato eccepito il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., ha infatti evidenziato che non ricorreva alcun elemento positivo che lo giustificasse, poste le modalità della condotta e considerati altresì i plurimi precedenti, anche specifici, da cui il ricorrente risulta gravato, sintomatici di una personalità negativa e di notevole pericolosità. 3.1. In relazione invero alla censura formulata e in ordine al riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, occorre premettere che il Giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).

Infatti, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare - come ha non illogicamente osservato in specie la Corte territoriale - all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). 3.2.

La sentenza impugnata pertanto, applicando correttamente i principi, ha appunto non illogicamente attribuito rilievo preponderante alla riconosciuta negativa personalità del ricorrente, gravato da plurimi precedenti. In ogni caso, va ribadito che il giudice d'appello può trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell'impugnazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche quando, come è avvenuto in specie, abbia individuato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009, Rv. 244880).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 I