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Ordinanza — n. 15967/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of procedural fault in the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15967/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate procedural fault in the lower court's sentencing decision. The appellant argued for generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, but the appellate court correctly noted the absence of positive evidence for special leniency and rejected the claim that age alone warranted positive evaluation. Consequently, the court ruled that the appellant was not at fault for the outcome, triggering the statutory burden of costs under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The appeal is inadmissible if the party did not propose it without being at fault in the determination of the cause of inadmissibility, and the lower court's decision on sentencing is unassailable in cassation if supported by adequate reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal procedural fault requirement generic mitigating circumstances sentencing discretion Cassation costs burden attenuazione della pena imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62-bis c.p.
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
art. 62 bis cod. pen
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTIRADONNA EMANUEL nato a BARI il 03/12/1997 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Martiradonna Manuel ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bari lo ha condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, all'assenza di elementi positivi idonei a giustificare un trattamento di speciale benevolenza, non emergendo dagli atti alcun preteso comportamento processuale collaborativo, ed ha escluso che la c;liovane età sia di per sé valutabile positivamente, non evidenziandosi una particolare immaturità e capacità del ricorrente di valutare il proprio comportamento.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid