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Ordinanza — n. 15845/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding factual re-evaluation powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15845/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alex Rodilardi inadmissible. The appellant contested the lower court's declaration of liability but failed to identify specific procedural errors or factual misinterpretations. The court ruled that the appeal lacked concrete specificity and attempted to prefigure a re-evaluation of evidence, which falls exclusively within the jurisdiction of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts differently from the trial judge, limiting its review to specific procedural violations or decisive misinterpretations of legal provisions.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Factual Re-evaluation Trial Judge Authority Specific Grounds Requirement Procedural Error motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODILARDI ALEX nato a GATTINARA il 17/07/1975 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alex Rodilardi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 ap