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Ordinanza — n. 15733/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late withdrawal of defense representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15733/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense attorney withdrew from the proceedings after the initial deadline. Although the withdrawal was made on March 23, 2024, it was only electronically filed on September 25, 2022, creating a procedural gap. Consequently, the court ruled that the withdrawal rendered the appeal inadmissible under Article 616 of the Criminal Procedure Code, ordering the appellant to pay fines and court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 616-bis c.p.p.: A withdrawal of defense representation made after the statutory deadline renders the subsequent appeal inadmissible, subjecting the appellant to fines and procedural costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal late withdrawal defense Criminal Procedure Code procedural defect court costs award tempestività dell'istanza di ricusazione atto tardivo ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ritenuto che la rinuncia rende il ricorso inammissibile e che all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 616-bis c.p.p.
Ritenuto che la rinuncia rende il ricorso inammissibile e che all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM PAPA MOR nato il 04/03/1965 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che il difensore DI Thiam Papa Mor, munito di procura speciale ha rinunciato alla trattazione del ricorso con atto datato 23 marzo 2024 ma telematicamente depositato in data 25 settembre 2022. R 2. Ritenuto che la rinuncia rende il ricorso inammissibile e che all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro cinquecento. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore I Presidente