Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late withdrawal of defense representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense attorney withdrew from the proceedings after the initial deadline. Although the withdrawal was made on March 23, 2024, it was only electronically filed on September 25, 2022, creating a procedural gap. Consequently, the court ruled that the withdrawal rendered the appeal inadmissible under Article 616 of the Criminal Procedure Code, ordering the appellant to pay fines and court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 616-bis c.p.p.: A withdrawal of defense representation made after the statutory deadline renders the subsequent appeal inadmissible, subjecting the appellant to fines and procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM PAPA MOR nato il 04/03/1965 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Rilevato che il difensore DI Thiam Papa Mor, munito di procura speciale ha rinunciato alla trattazione del ricorso con atto datato 23 marzo 2024 ma telematicamente depositato in data 25 settembre 2022. R 2. Ritenuto che la rinuncia rende il ricorso inammissibile e che all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro cinquecento. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore I Presidente