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Ordinanza — n. 15683/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance obligations due to lack of subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15683/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mantia Giuseppe inadmissible, rejecting his claims regarding the criminal statute and omitted mitigating circumstances. The appellant argued for a lack of subjective intent, but the court noted that generic intent is sufficient for violating special surveillance obligations under the relevant law. Consequently, the appellate court's decision was upheld because the appellant failed to provide new arguments or evidence to challenge the established legal interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 62-bis cod. pen.: The court established that for the crime of violating special surveillance obligations, generic intent is sufficient, and appeals challenging the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if they merely request new evaluations without substantive grounds.

Parole chiave

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special surveillance obligations generic intent requirement violation of preventive measures inadmissible appeal denial of mitigating circumstances subjective intent analysis Corte di Cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Le censure, che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla norma incriminatrice di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.
Art. 62-bis cod. pen.
La Corte di appello, infatti, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, ha posto a fondamento della decisione di negare le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., i numerosi precedenti penali, anche specifici.
art. 62-bis cod. pen
La Corte di appello, infatti, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, ha posto a fondamento della decisione di negare le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., i numerosi precedenti penali, anche specifici.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, Confortino
Sez. 1, n. 3303 del 1988, Di Lauro
270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1988, Di Lauro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTIA GIUSEPPE nato a MESORACA il 20/09/1973 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che entrambi i motivi dedotti da Mantia Giuseppe non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1.1. Le censure, che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla norma incriminatrice di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, riproducono i rilievi dedotti con l'atto di appello, già adeguatamente vagliati e disattesi con l'argomentazione plausibile che l'imputato era stato reso edotto degli obblighi su di lui incombenti con la notificazione del decreto impositivo della misura. il ricorrente continua ad opporre l'assenza dell'elemento soggettivo senza realmente confrontarsi con l'orientamento ermeneutico indiscusso secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1988, Di Lauro, Rv. 177860/01).

2. Le censure sull'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non sono consentite perché, nella sostanza, sollecitano, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, ha posto a fondamento della decisione di negare le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., i numerosi precedenti penali, anche specifici.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna;10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensor