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Ordinanza — n. 15583/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as it constitutes a non-allowed re-reading of evidence and alternative fact reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15583/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Corrado De Cecchis inadmissible regarding a conviction for the crime specified in Article 372 of the Penal Code. The appellant argued for a different factual reconstruction, but the court found his criticisms amounted to an impermissible re-reading of evidence rather than a genuine challenge to the appellate court's global evaluation of all acquired proofs. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. pen.; In appeals, challenges limited to a non-allowed re-reading of evidence or an alternative fact reconstruction without engaging with the proven elements are inadmissible as they do not constitute a legitimate ground for cassation review.

Parole chiave

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Article 372 Penal Code inadmissible appeal re-reading of evidence global evaluation of proofs cassation review limits falsa testimonianza censura dell'accertamento dei fatti attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 372 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CECCHIS CORRADO nato a AVEZZANO il 30/12/1980 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40848/23 DE CECCHIS OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto ai due motivi di ricorso, che le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argonnentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0