Italian Supreme Court dismisses appeal as it constitutes a non-allowed re-reading of evidence and alternative fact reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Corrado De Cecchis inadmissible regarding a conviction for the crime specified in Article 372 of the Penal Code. The appellant argued for a different factual reconstruction, but the court found his criticisms amounted to an impermissible re-reading of evidence rather than a genuine challenge to the appellate court's global evaluation of all acquired proofs. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 cod. pen.; In appeals, challenges limited to a non-allowed re-reading of evidence or an alternative fact reconstruction without engaging with the proven elements are inadmissible as they do not constitute a legitimate ground for cassation review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CECCHIS CORRADO nato a AVEZZANO il 30/12/1980 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40848/23 DE CECCHIS OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto ai due motivi di ricorso, che le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argonnentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0