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Ordinanza — n. 15546/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to lack of sufficient motivation regarding sentencing and food items.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15546/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Iqbal Syed Ahsan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the lower court's decision sufficiently motivated regarding the sentence and the refusal of food items, rendering the judgment unchallengeable. Consequently, the appeal was rejected without a merits review because the reasoning was deemed adequate and non-illogical.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if the contested judgment is supported by sufficient and non-illogical motivation regarding the penalty and specific requests, thereby precluding further review on those grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal sufficient motivation penalty enforcement food items refusal court costs award attenuazione della pena revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IQBAL SYED AHSAN ( CUI 0490AZC ) nato il 27/10/1993 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Iqbal Syed Ahsan avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta la misura della pena irrogata e la mancata concessione delle generiChef malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti,* così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.