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Ordinanza — n. 15530/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to prior merits judgment on non-punishment equivalence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15530/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court had already thoroughly examined and rejected the defense's arguments regarding the equivalence between generic and recidivist crimes. The appellant, Vittorio Coverlizza, challenged the second instance judgment which denied the application of the non-punishment provision under Article 131-bis. The court ruled that since the substantive issues were already legally resolved with correct reasoning, the appeal lacked the necessary grounds for re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: When a lower court has already adequately examined and rejected the defense's arguments regarding the equivalence between generic and recidivist crimes under the non-punishment provision, a subsequent appeal on the same grounds is inadmissible.

Parole chiave

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non-punishment provision recidivism equivalence inadmissible appeal Article 131-bis Article 616 c.p.p. recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVERLIZZA VITTORIO nato a GENOVA il 19/10/1961 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Vittorio Coverlizza avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis e in relazione al giudizio di ritenuta equivalenza tra le generiche e la recidiva, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.