Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were already examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cited grounds were already fully examined and rejected by the appellate court. The appellant argued against the application of the mitigating circumstance under Article 54 of the Penal Code, but the court found these arguments legally correct and free of logical inconsistencies. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 54 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised merely repeat arguments already adequately examined and dismissed by the courts of merit with legally sound reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESSITORE NICOLINA nato a AVERSA il 29/05/1979 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicolina Tessitore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla applicabilità al caso di specie della scriminante di cui all'ad 54 cp, mentre il secondo motivo, peraltro dedotto in termini di -feeteettal3iiitèrgenericità ( perché non si evidenziano le ragioni di criticità rispetto all'assunto accusatorio che avrebbero giustificato il sollecitato accertamento), si lega ad una rinnovazione istruttoria implicitamente respinta dalla Corte del merito alla luce della compiutezza del dato probatorio acquisito ( si veda quanto evidenziato alla pagina 3, primo capoverso della decisione gravata) e infine il terzo motivo mette in gioco un tema ( la concessione delle attenuanti generiche) palesemente inconferente ( giacchè le stesse sono già state riconosciute dal primo giudice) 1 mentre la motivazione resa sul bilanciamento in termini equivalenza tra circostanze ( liaddove si intenda riferire la doglianza a tale diverso profilo) appare immune da vuoti o incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore delila Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 20