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Ordinanza — n. 15490/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new arguments regarding non-punishment cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15490/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Angelo Langellotti inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for vices in reasoning and violation of law concerning the non-punishment cause, but the court found these arguments merely reproduced censure already adequately refuted by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new grounds to justify a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a reproduction of censure already refuted by the court of appeal, lacking any new argument or evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproduced censure non-punishment cause Court of Cassation refuted arguments prova insufficiente dell'aggravamento clinico perizia medica aggiornata inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANGELLOTTI ANGELO nato a NAPOLI il 07/10/1990 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; bi7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Langellotti Angelo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello / che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta violenta consistita nel rivolgere calci e pugni nei confronti dei militari intervenuti; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03