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Ordinanza — n. 15339/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming prescription due to aggravated theft sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15339/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Emanuel Antonio Melis inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. Melis argued that the lower court's sentencing errors regarding theft aggravating circumstances triggered a new prescription period that had already expired. The court rejected this, calculating that the combination of recidivism and violence on property extended the prescription term to January 2026, rendering the claim infounded.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161, 624, 624 bis, 63 cod. pen.; The prescription period for theft is extended by one-third for recidivism and by two-thirds for violence on property, and errors in sentencing that increase these aggravating circumstances do not retroactively trigger a new prescription period if the original calculation was based on the correct statutory framework.

Parole chiave

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criminal prescription period theft recidivism aggravation violence on property Supreme Court inadmissibility statutory sentencing errors recidiva nell'infrazione aggravamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 157 e 161 cod.
Art. 161 cod. pen.
pen.), cui va aggiunto l'aumento di due terzi ex art. 161 cod. pen.;
Art. 624 cod. pen.
Il reato è stato, infatti, commesso 1'8 settembre 2012, in primo grado è stata esclusa una delle due aggravanti speciali, ma è stata ritenuta la recidiva; in appello il reato è stato riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 624 cod.
Art. 624 bis cod. pen.
Il reato è stato, infatti, commesso 1'8 settembre 2012, in primo grado è stata esclusa una delle due aggravanti speciali, ma è stata ritenuta la recidiva; in appello il reato è stato riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 624 cod.
Art. 63, comma 4 cod. pen.
pen., ferma restando l'aggravante della violenza sulle cose e la recidiva; ne consegue che il termine prescrizionale è di anni 8 (anni sei più l'aumento di un terzo per la recidiva ex art. 63, comma 4, cod.
art. 624 bis cod. pen
Il reato è stato, infatti, commesso 1'8 settembre 2012, in primo grado è stata esclusa una delle due aggravanti speciali, ma è stata ritenuta la recidiva; in appello il reato è stato riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 624 cod.
art. 624 cod. pen
Il reato è stato, infatti, commesso 1'8 settembre 2012, in primo grado è stata esclusa una delle due aggravanti speciali, ma è stata ritenuta la recidiva; in appello il reato è stato riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 624 cod.
art. 161 cod. pen
pen.), cui va aggiunto l'aumento di due terzi ex art. 161 cod. pen.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIS EMANUEL ANTONIO nato a SASSARI il 04/04/1987 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 47060/2023 Rilevato che l'imputato Emanuel Antonio Melis ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, ha escluso l'ipotesi di cui all'art. 624 bis cod. pen. ed ha rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il delitto di furto;

Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 157 e 161 cod. pen., deducendo l'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla sentenza della Corte di Appello - è manifestamente infondato perché la prescrizione maturerà in data 8 gennaio 2026. Il reato è stato, infatti, commesso 1'8 settembre 2012, in primo grado è stata esclusa una delle due aggravanti speciali, ma è stata ritenuta la recidiva; in appello il reato è stato riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen., ferma restando l'aggravante della violenza sulle cose e la recidiva; ne consegue che il termine prescrizionale è di anni 8 (anni sei più l'aumento di un terzo per la recidiva ex art. 63, comma 4, cod. pen.), cui va aggiunto l'aumento di due terzi ex art. 161 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.