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Ordinanza — n. 15317/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as arguments merely reproduce already rejected grounds from lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15317/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Eraldo and Robert Preni inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged a second-instance judgment confirming convictions for burglary, receipt of stolen goods, and other crimes, arguing against specific statutory aggravations and sentencing reductions. The court rejected these claims because the arguments were merely reproductions of points already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reproductive grounds already examined criminal procedure Corte di Cassazione ricettazione furto di lieve entità recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 493 ter cod. pen
5 e art. 493 ter cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRENI ERALDO nato il 02/11/1996 PRENI ROBERT nato il 21/04/1979 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS)NI; Rilevato che gli imputati Preni Eraldo e Preni Robert ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto in abitazione, ricettazione e altri reati, mentre, riconoscendo la continuazione con i fatti giudicati in altra sentenza definitiva, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio;

Ritenuto che i motivi proposti nei ricorsi di entrambi gli imputati (quattro motivi per Preni Robert e due per Preni Eraldo) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - per Preni Robert: cfr. pag. 31 (numero di pagina dattiloscritto) sulla sussistenza del reato di ricettazione di cui ai capi 11, 14 e 15; pag. 31 che richiama pag. 25 sulla esclusione della attenuante di cui all'art. 648, comma secondo per il capo 12; pag. 31 che richiama pagg. 27 e 28 in ordine alla sussistenza dei reati di furto in abitazione, aggravante ex art. 61 n. 5 e art. 493 ter cod. pen. ex 55 d.

Igs. n.231 del 2007 contestati ai capi 3, 4; pag. 26 diniego delle attenuanti generiche; - per Preni Eraldo: cfr. pagg. 17 e 18 sul concorso nei reati di ricettazione; pagg. 23 e 24 sul trattamento sanzionatorio e sulla misura di sicurezza dell'espulsione; Vista la memoria depositata dal difensore di Preni Robert che si limita a rassegnare le conclusioni, senza aggiungere argomenti al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Cos