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Ordinanza — n. 15249/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of reasoning under Art. 129 CPP without specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15249/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by NSASRA MERYEM and RADI MOHAMED inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued the lower court violated Article 129 of the Code of Criminal Procedure due to insufficient reasoning, but the court found their grievances too generic. The decision was based on the failure to explicitly articulate specific factual or legal criticisms against the contested judgment's grounds.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Appeals based on generic allegations of insufficient reasoning are inadmissible when the appellant fails to explicitly articulate and argue specific factual or legal criticisms against the contested decision's grounds.

Parole chiave

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Art. 129 c.p.p. generic grievances inadmissible appeal lack of reasoning Cassa delle ammende procedural defect specific arguments motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Letto il ricorso di Meyer Nsasra e Mohamed Radi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, con il quale si deduce vizio motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Meyer Nsasra e Mohamed Radi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, con il quale si deduce vizio motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NSASRA MERYEM nato il 02/01/1984 RADI MOHAMED nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Meyer Nsasra e Mohamed Radi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, con il quale si deduce vizio motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è indeducibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, a fronte peraltro di motivi di gravame interposti sul solo trattamento sanzionatorio, restando incontestato il profilo sulla responsabilità dei prevenuti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente