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Ordinanza — n. 15201/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for attempted murder, citing inadmissible grounds and lack of mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15201/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nanagulova Alina inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant argued for the application of a specific mitigation clause regarding voluntary surrender and general mitigating circumstances, claiming the lower court erred in its reasoning. The court rejected these arguments as repetitive of previous appeals and unfounded, noting that voluntary surrender does not equate to surrender in custody and that the long duration of detention justified the sentence without additional mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 385, fourth comma, cod. pen.; Art. 385, cod. pen.: The court holds that voluntary surrender in the home is not assimilable to surrender in custody under the specific mitigation clause, and that the length of pre-trial detention can justify the non-application of general mitigating circumstances.

Parole chiave

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attempted murder conviction voluntary surrender mitigation custody surrender equivalence general mitigating circumstances inadmissible appeal grounds repetitive censure court costs award aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385, fourth comma, cod. pen.
Art. 385, cod. pen.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NANAGULOVA ALINA nato il 11/01/1998 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Nanagulova Alina OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sono inammissibili perché riproduttivi di censure già dedotte in appello e comunque manifestamente infondati; considerato, in particolare, che il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. e alle circostanze attenuanti generiche; rilevato che su entrambi i punti la sentenza impugnata è incensurabile e i dedotti vizi manifestamente infondati, avendo la decisione, con una motivazione logica e adeguata, fatto corretta applicazione della legge e della consolidata giurisprudenza di legittimità nella parte in cui si evidenzia che lo spontaneo rientro in casa non costituisce evenienza assimilabile alla presentazione in carcere ex art. 385, quarto comma, cod. pen. e che la lunga durata dell'allontanamento in uno alla ritenuta congrua pena giustifica la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delb ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ìt ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i