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Ordinanza — n. 14840/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to personal presentation violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14840/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was presented personally by the appellant. The appellant, Stefano Bottura, failed to comply with the requirement that appeals must be submitted through a lawyer or other authorized representative. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal presented personally by the appellant is inadmissible de plano, resulting in a fine for the procedural violation.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal presentation procedural violation de plano dismissal procedural costs fine collection fund Corte di Cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, ciò che può essere dichiarato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
art. 613 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTURA STEFANO nato a VARESE il 10/02/1974 avverso l'ordinanza dei 26/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle partin udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato presentato personalmente, in violazione di quanto prescritto dall'art. 613 cod. proc. pen.; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, ciò che può essere dichiarato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos