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Ordinanza — n. 14818/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to reiteration of already examined aggravating circumstance arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14818/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant attempted to reargue the applicability of an aggravating circumstance under Article 416-bis.1 of the Penal Code, claiming it favored a specific criminal clan. The court rejected this because the argument had already been logically analyzed and dismissed in previous proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis.1 cod. pen.; The appeal is inadmissible when it merely reiterates arguments already examined and rejected by the lower court without presenting new facts or legal grounds.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of arguments aggravating circumstance clan affiliation procedural economy favoreggiamento saccheggio altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis.1 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORRA ARMANDO nato a NAPOLI il 18/04/1979 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria inviata dal difensore, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a prospettare un diverso giudizio di merito in ordine alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., riproponendo osservazioni già formulate ed esaminate, essendo stato non illogicamente rilevato che le false accuse rivolte dal ricorrente ad altro soggetto e la mancata indicazione in sede testimoniale della partecipazione al fatto omicidiario di tale Caiazzo erano volte a favorire il clan Sacco-Bocchetti, cui il programma criminale era riconducibile;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il7reidente