Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to reiteration of already examined aggravating circumstance arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant attempted to reargue the applicability of an aggravating circumstance under Article 416-bis.1 of the Penal Code, claiming it favored a specific criminal clan. The court rejected this because the argument had already been logically analyzed and dismissed in previous proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis.1 cod. pen.; The appeal is inadmissible when it merely reiterates arguments already examined and rejected by the lower court without presenting new facts or legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORRA ARMANDO nato a NAPOLI il 18/04/1979 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria inviata dal difensore, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a prospettare un diverso giudizio di merito in ordine alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., riproponendo osservazioni già formulate ed esaminate, essendo stato non illogicamente rilevato che le false accuse rivolte dal ricorrente ad altro soggetto e la mancata indicazione in sede testimoniale della partecipazione al fatto omicidiario di tale Caiazzo erano volte a favorire il clan Sacco-Bocchetti, cui il programma criminale era riconducibile;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il7reidente