Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Stile Tobia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for the extinction of crimes due to prescription and a violation of law regarding criminal responsibility, but the court found his arguments generic and repetitive. The decision relied on Article 591 of the Criminal Procedure Code, which mandates that appeals must contain specific legal grounds rather than merely restating previous rejected reasons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 99, 161, 591 c.p.p.; An appeal lacking specific legal grounds and merely repeating arguments already rejected by the lower court is inadmissible under Article 591 of the Criminal Procedure Code.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STILE TOBIA, nato a Castellammare di Stabia il 30/10/1953 avverso la sentenza del 18/04/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. Pasquale Serafino„ difensore di Stile Tobia, il quale, dopo avere ribadito i motivi di ricorso, si è riportato alle conclusioni dello stesso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Stile Tobia; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati e alla determinazione della pena nonché per la mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, sono privi di specificità perché fondati su generici argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravarne con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano le pagg. 4-6); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che i reati, i quali sono stati contestati come commessi «fino al 25/10/2012», non risultano essersi prescritti, tanto meno alla data della sentenza di appello; che, infatti, considerando il reato di minaccia (per quello di tentata estorsione è previsto il più lungo termine prescrizionale di sei anni e otto mesi), tenuto conto della ritenuta recidiva reiterata, esso si prescrive in 16 anni e 8 mesi (sei anni + due terzi ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, secondo comma, e 99, quarto comma, cod. pen. = dieci anni + due terzi, per la presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. = 16 anni e 8 mesi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in dat