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Ordinanza — n. 14516/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of defense counsel signature as required by procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14516/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was not signed by a registered defense attorney. The appellant, Andrii Solokov, personally submitted the petition, violating mandatory procedural rules requiring such documents to be signed by special court-registered lawyers. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Criminal appeals must be signed by registered defense attorneys; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense counsel signature requirement special court registered lawyers procedural code violations personal submission of appeal court fine for procedural defect Cassazione procedural rules requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLOKOV ANDRII nato il 08/09/1982 avverso l'ordinanza del 26/09/2023 del TRIBUNALE di LODI1dato-a-49,-v1scLalte_parti; 1 , udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dal condannato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/